Statuto in originale
ASSOCIAZIONE NAZIONALE dei DEMOCRATICI CRISTIANI
Roma,…….
Allegato “D” del Rep. n. 2340/218
della
“Associazione Nazionale dei Democratici Cristiani”
DEALITA’ – DENOMINAZIONE – SEDE – DURAIIA
— E’ costituita un ‘Associazione al fine di conservare la
memoria storica dell ‘opera svolta in Italia dalla Democrazia
Cristiana nell ‘ultimo cinquantennio e per promuovere nelle
società contemporanee I ‘affermazione dei programmi d’azione
civile. e politica, ispirati alla dottrina sociale cristia— na.
— L’Associazione è denominata “Associazione Nazionale dei
Democratici Cristiani”.
La denominazione potrà essere scritta con qualsiasi carattere e
rilievo tipografico.
La sede centrale provvisoria dell ‘Associazione è in Roma,
Circonvallazione Trionfale n. 23.
L ‘Associazione potrà costituire sedi periferiche, dislocate
territorialmente sull ‘ intero territorio nazionale, le quali
pe,xseguano il medesimo scopo, nell ‘ambito di più ristrette
&iïchscrizioni territoriali.
Tal i0Èedi potranno essere costituite purchè vi sia 1 ‘adesione
di a\FÀeno cinque soci .
ART. il. ) — La durata dell ‘associazione è illimitata.
rrroL0 11
SCOPI – ‘
ART. 4) — L’Associazione, che non ha fini di -lucro, nel
rispetto delle libertà individuali e sulla base del
principio della partecipazione, ha per scopo quello di
:
a) valorizzare e mettere in risalto il significato dell
‘esperienza .pol i Cica del Partito della Democrazia Cristiana
in Ital i a, in Europa e nel mondo e promuovere 1 ‘affermazione
de— gli ideali e dei valori dell ‘Internazionale democratico
crist ;
b) favorire 1a ricerca storica, 1a raccolta di documenti e
testimonianze utili alla ricostruzione critica dell ‘azione
condotta dai partiti di Democrazia Cristiana in Italia, in
Europa e nel mondo nel corso del secolo ventes imo ;
c) promuovere le iniziative necessarie alla definizione
delI ‘ordinamento istituzionale, degli obiettivi dell
‘economia sociale, della sol idarietà internazionale,
precisando i termini contemporanei delle garanzie poste a
difesa e sviluppo della persona e della famiglia, dell
‘ordine sociale e delI ‘ordine internazionale;
d) favorire, alla luce dell ‘art. 49 della Costituzione della
Repubbl ica Ital i ana, ogni iniziativa utile a restit:uire ai
partiti politici 1a capacità di realizzare ed esprimere l
‘organizzazione popolare, I ‘educazione alla democrazia e la
partec ipazione dei cittadini alla definizione della politica
naCirconvallazione
Triontüle n. 23 — 00195 Roma — Tel. 06/3973\3261-62
ziona le
e) concorrere a tutte le iniziative considerate utili alla
formazione di una classe politica che unisca sensibil ità
soci a le, sentimento della continuità comunitaria e senso
di servizio e di responsabilità dello Stato.
ART. 5) — Per il raggiungimento delle final ità statutarie,
1 ‘ Associazione potrà:
1 svolgere, nell ‘ambito della sua attività, manifestazioni ,
convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo anche per 1a
diffusione dei propri intendimenti e programmi a mezzo stampa e
comunque con qualsiasi mezzo di comunicazione ; promuovere e
curare direttamente o indirettamente 1a re— dazi one o l’edizione
di libri e testi, di pubblicazioni pe— riodiche, di notiziari,
indagini, ricerche, studi, bibliogra— fie; favorire 1a nascita di
enti e gruppi che, anche per sin— goli settori, si propongano scopi
analoghi al proprio, col Ia— borando con essi tramite gli opportuni
col legamenti e le e-ventuali integrazioni con 1 ‘ Associazione;
3 — collaborare elo aderire a qualsiasi istituzione pubblica
o privata, locale, nazionale o internazionale nonche’ borare con
organismi, movimenti, associazioni e partiti quali ritenga utile
avere collegamenti, quando perseguano •a— naloghi fini ;
4 — ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura
da enti, persone fisiche e/o giuridiche, secondo le norme
legi— slative vigenti.
Per • il raggiungimento dei propri scopi 1 ‘associazione potrò
organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla leg— ge,
raccolte di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ri— correnze o
campagne di sens ibil izzazione.
TITOLO 111 SOCI
ART. 6) — Possono aderire alla Associazione tutti coloro i
quali abbiano svolto o intendano svolgere un ‘attività idonea
al conseguimento delle finalità previste dall ‘articolo 4)
.
Su loro richiesta sono soci dell ‘Associazione tutti coloro
che erano iscritti alla Democrazia Cristiana fino all’anno
1993.
L’Associazione è costituita da:
— soci fondatori ;
— soci ordinari soci
onorari.
Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto 1 ‘atto
costitutivo.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all ‘Associazione.
Sono soci onorari coloro i quali abbiano assunto particolari
benemerenze negli ambiti verso i quali è diretta l’attività dell
‘Associazione. Essi saranno nominati dal Consiglio Diret— tivo a
suo insindacabile giudizio.
ART. 7) L’ adesione all ‘ Associazione è
regolata dalle se—
guenti disposizioni
a) tutti i soci hanno eguali diritti e doveri, secondo quanto
previsto dalle disposizioni dell ‘atto costitutivo e del presente
statuto ;
b) tutti i soci hanno diritto di voto, sono eleggibili alle
cariche sociali ed il loro numero è ill imitato;
c) 1 ‘ammiss ione avviene su domanda r.ivolta al Consiglio
Diretti VO, con I ‘indicazione dei dati anagrafici, con 1a
dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si
propone e 1 impegno ad osservarne 10 statuto ed i regolamenti
eventualmente emanati dall ‘Assemblea e/o dal Consiglio Diretti vo
;
d) ciascun socio al momento dell ‘ammissione è tenuto al
versanento della quota associativa.
Ciascun socio sarà tenuto a corrispondere annualmente 1a quota
associativa entro il termine del 31 dicembre;
f) la partecipazione all ‘Associazione non può essere temporanea
ma ciascun socio potrà sempre recedere dall ‘Associazione, purchè
1a dichiarazione di recesso sia comunicata per iscrit— fo. al
Consiglio Direttivo.
I ‘esclusione dell ‘associato può essere deliberata dall
‘assemb ea solo per le ragioni che saranno fissate da un regola—
meryg da approvarsi dall ‘Assemblea su proposta del Consiglio
Dir.ë• ‘tivo dell ‘Associazione.
L ‘à soci ata che abbia receduto dall ‘Associazione o sia stato
1 uso con del ibera assembleare non potrà ripetere 1a quota
versata per 1 ‘anno in corso.
rrror„o IV
ORGANI
— L’Associazione, nella prima fase della sua attivi— tà,
è retta da un Comitato Promotore, formato da tutti i soci fondatori
e da un Comitato di Presidenza, composto di tre membri, nominati
in sede di atto costitutivo.
Ai membri del Comitato di Pres idenza viene attribuita in via
disgiunta fra di loro la rappresentanza legale dell ‘associa— zione
nei confronti dei terzi ed in giudizio e la firma, fino alla nomina
degli Organi definitivi.
Il Comitato Promotore dà irOEpu1so e sostiene tutte le attività
necessarie ed utili per promuovere 1a vita della Associaziotanto
nei confronti dei cittadini che nella formazione cariche sociali
e ne determina gli indirizzi.
Comitato di Presidenza è investito dei poteri di
amministrazione.
I soci costituiscono I ‘Assemblea Nazionale dell ‘Associazione che,
entro sei mesi dalla costit:uzione dell ‘Associazione, e— legge il
Pres idente ed il Cons lg lio Diret::tivo composto di dieci membri,
oltre i soci fondatori.
Ai sensi di Statuto verranno redatti ed approvati i necessari
Regolamenti interni .
ARI’. 9) — Sono organi dell ‘Associazione:
1 ) il Comitato Promotore ed il Comitato di Presidenza ;
2) 1 ‘Assemblea Nazionale;
3) il Consiglio Direttivo;
4) il Presidente ed i Vicepresidenti, di cui uno Vicario; 5 ) il
Segretario Generale; 6) il Tesoriere.
ART. 10) – Possono essere eletti e nominati agli uffici e alle
cariche sociali tutti gli associati che siano in regola con il
versamento delle quote associa€ive.
ART. 11) – L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta 1
‘universalità degli associati e le deliberazioni da essa
legittimarnente adottate obbl igano tutti gli associati anche se
assenti o dissenzienti.
Potranno prendere parte alle del iberazioni esclusivamente i
soci maggiori di età in regola con i versamenti della quota
annua.
T., ‘Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta 1
‘anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell ‘esercizio, per I
‘approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e
del bilancio preventivo ovvero quando il Consiglio Dirette’: vo
ne ravvisi la necessità ovvero quando ne è fatta richiest*
motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione avverrà almeno otto giorni prima della della
adunanza mediante 1 ‘affissione di un avviso nella sede
sociale e contestuale comunicazione scritta, con ogni mezzo
ai soci.
Nella convocazione dell ‘Assemblea devono essere indicati il luogo,
il giorno, I ‘ora dell adunanza, anche in seconda convocazione , e
l ‘elenco delle materie poste all r ordine del g iorno .
L ‘Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal
Vice-?residente, oppure dal Socio più anziano presente alla
riunione .
L’Assemblea del ibera:
– sulle nomine dei component:i il Consigl.io Direttivo ;
– sulle modificazioni dello Statuto; sull ‘approvazione dei
regolamenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
sull ‘approvazione del bilancio annuale e sul bilancio preventi
vo ; sugli indirizzi generali dell ‘Associazione e su tutti gli
argomenti della sua vita che non rientrino nella competenza del
Consiglio Direttivo o degli altri organi associativi ; su ogni
alt:ro argomento prevista dalla legge, dal presente Statuto e dai
Rego lamenti
– sullo sciogl i mento e liquidazione dell ‘Associazione, sulla
nomina dei liquidaEori e sui loro poteri, nonchè sulla
devoIuzione del patrimonio nel rigoroso rispetto delle norme di
I egge .
Le deliberazioni vengono adottace con la maggioranza dei voti e
con lay presenza di almeno la metà degli associati in prima
convocazione; in seconda convocazione le del iberazioni sono val
ide qualunque sia il numero degli intervenuti.
per deliberare lo sciogl imento dell ‘Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
t:re quarti degli associati.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare
per mezzo di delega scritta da un altro socio.
Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe : ART.
12) — Il Consiglio Direttivo è nominato dall ‘Assemblea ordinaria
dei soci.
Consiglio Direttivo è composto da dieci membri oltre i soci
fondatori e dura in carica un triennio.
I suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di alcuno dei membri, prima della
scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla
sostituzione per cooptazione, salvo conferma da parte dell
‘Assemblea ordinaria nella prima riunione.
II Consiglio Direttivo è val idamente costituito se è presente
la maggioranza dei membri in carica: le deliberazioni vengono
adottate a maggioranza dei presenti .
Il Cqnsiglio Direttivo elegge: il Presidente, i Vice Presi,
denti; attribuendo le funzioni vicarie, il Segretario Generale
il Tesoriere, scegliendoli tra i suoi membri.
Il gonsiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell ‘Asso—
ciaziane; è responsabile dell ‘ attuazione dei compiti statutari,
ne stabilisce le modal ità e le responsabilità di esecu— zione e
controlla 1 ‘esecuzione stessa; prograrnma le dell ‘Associazione e
redige i regolamenti, rendiconti e bilan—
ci da .presé1iËare all ‘Assemblea; stabilisce i regolamenti per
il funzionarnento degli uffici e delle articolazioni territo—
r i ali; del ibera sugli investimenti patrimoniali, le modalità
di Y*restazione di servizi ai soci, 1 ‘ importo delle quote an—
nue di associazione, 1 ‘ammissione e I ‘espulsione degli Asso—
ciati, 1a collaborazione con altri enti e delibera altresì sulle
materie non espressamente riservate à 11a competenza dell
‘Assemblea dalla legge, dal presente St#uto e dai Regolamenti .
ART. 13) — Il Presidente ha la rappresentanza legale nei can—
fronti dei terzi ed in giudizio; ha la firma sociale; tiene
i rapporti con le Istituz ioni ‘politiche della Repubblica,
con le Organizzazioni internazionali, con i % partiti
Politici, i Sindacati, altri Enti in genere.
Egli riferisce del suo operato al Consiglio Direttivo con pe—
riodici rapporti.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente le funzioni
saranno assunte dal Vice Presidente vicario .
ART. 14) – Il Segretario Generale, d’ incesa con il Presiden— te,
provvede a dare impulso e ad attuare il programma ed ogni alt:ra
iniziativa prevista dallo Statuto e del iberata dall’ Assemblea.
ART. 15) – Il Tesoriere cura I ‘ amministrazione contabile e
finanziaria dell ‘Associazione, riferisce periodicamente al
Presidente sull ‘andamento economico finanziario, cura e redige
i bilanci annuali.
l’IT0L0 V
PATR-n,10N10 – PROVENTI – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI
ART. 16) – Il patrimonio sociale è
— dalle entrate, nelle quali sono ricomprese le quote di
partecipazione degli associati ed i contributi e versamenti
effettuati dagli stessi;
– da tutti i beni mobili ed immobili a qualunque titolo ac—
quisiti dall ‘Associazione; dai fondi derivanti da
eventuali eccedenze di bilancio ; — dalle elargizioni,
donazioni, lasciti posti in essere da privati cittadini e/o
enti in genere nonchè dalle raccolte pubbliche di fondi ;
— da ogni altra entrata, provento o reddito che concorre ad
incrementare il patrimonio sociale .
ART. 17) — In caso di recesso o di esclusione i soci non potranno
chiedere 1a divisione del fondo comune e 1a zione
del patrimonio, nè pretendere la restituzione della ‘ F?
quota o delle quote.
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati
per la realizzazione delle attività
istituzionali e per quelle àd esse direttamente
connesse.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, u— ti
li ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale,
durante 1a vita dell ‘Associazione, a meno che la destinazione
0 1a distribuzione non siano imposte per legge.
Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono
trasmissibil i .
ART. 18) — L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di 0—
gni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicem—
bre 2000.
ART. 19) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preven— ti
vo e consuntivo da sottoporre all ‘ approvazione dell ‘Assem—
blea.
Il bi lancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappre—
sentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimo—
niale ed ‘economico—finanziaria del I ‘associazione, nel rispet—
Co del pr incipio del 1a trasparenza nei confronti degli asso—
ciati.
Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti
gli associati, in uno con la convocazione dell ‘assemblea, che
ne ha all ‘ordine del giorno 1 ‘approvazione.
Copia del bilancio deve essere conservata ai sensi del D. p . R.
600/73, success Ive modif icazioni ed integrazioni. TITOLO
V1
RINVIO
ART. 20) — Per quanto non espressamente previsto si fa diretto
riferimento agli articoli del Codice Civile e alle altre norme di
legge, in particolare a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460,
in quanto applicabili.
F.TO: CARLO ALBERTO CIOCCI – GIORGIO SPITELLA – PARIDE MARINI ELISEL
NOTAIO