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Di seguito il testo dello statuto.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE dei DEMOCRATICI CRISTIANI
Roma,
Allegato “D” del Rep. n. 2340/218
STATUTO
della
“Associazione Nazionale dei Democratici Cristiani”
TITOLO I
IDEALITÀ- DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1
È costituita un’Associazione al fine di conservare la memoria storica dell’opera svolta in Italia dalla Democrazia Cristiana nell’ultimo cinquantennio e per promuovere nelle società contemporanee I’affermazione dei programmi d’azione civile e politica, ispirati alla dottrina sociale cristiana.
Art. 2
L’Associazione è denominata “Associazione Nazionale dei Democratici Cristiani”.
La denominazione potrà essere scritta con qualsiasi carattere e rilievo tipografico.
La sede centrale provvisoria dell’Associazione è in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 23.
L’Associazione potrà costituire sedi periferiche, dislocate territorialmente sull’intero territorio nazionale, le quali perseguano il medesimo scopo, nell’ambito di più ristrette circoscrizioni territoriali.
Tali sedi potranno essere costituite purchè vi sia l’adesione di almeno cinque soci.
Art. 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II
SCOPI-ATTIVITÀ
Art. 4
L’Associazione, che non ha fini di lucro, nel rispetto delle libertà individuali e sulla base del principio della partecipazione, ha per scopo quello di :
- a) valorizzare e mettere in risalto il significato dell’esperienza politica del Partito della Democrazia Cristiana in Italia, in Europa e nel mondo e promuovere l’affermazione degli ideali e dei valori dell’Internazionale democratico cristiana;
- b) favorire la ricerca storica, la raccolta di documenti e testimonianze utili alla ricostruzione critica dell’azione condotta dai partiti di Democrazia Cristiana in Italia, in Europa e nel mondo nel corso del secolo ventesimo;
- c) promuovere le iniziative necessarie alla definizione dell’ordinamento istituzionale, degli obiettivi dell’economia sociale, della solidarietà internazionale, precisando i termini contemporanei delle garanzie poste a difesa e sviluppo della persona e della famiglia, dell’ordine sociale e dell’ordine internazionale;
- d) favorire, alla luce dell’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, ogni iniziativa utile a restituire ai partiti politici la capacità di realizzare ed esprimere l’organizzazione popolare, l’educazione alla democrazia e la partecipazione dei cittadini alla definizione della politica nazionale;
- e) concorrere a tutte le iniziative considerate utili alla formazione di una classe politica che unisca sensibilità sociale, sentimento della continuità comunitaria e senso di servizio e di responsabilità dello Stato.
Art. 5
Per il raggiungimento delle finalità statutarie, l’Associazione potrà:
1 — svolgere, nell’ambito della sua attività, manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo anche per la diffusione dei propri intendimenti e programmi a mezzo stampa e comunque con qualsiasi mezzo di comunicazione;
2 — promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione o l’edizione di libri e testi, di pubblicazioni periodiche, di notiziari, indagini, ricerche, studi, bibliografie; favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e le eventuali integrazioni con l’Associazione;
3 — collaborare ed aderire a qualsiasi istituzione pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti, associazioni e partiti quali ritenga utile avere collegamenti, quando perseguano analoghi fini;
4 — ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti, persone fisiche e/o giuridiche, secondo le norme legislative vigenti.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
TITOLO III
SOCI
Art. 6
Possono aderire all’Associazione tutti coloro i quali abbiano svolto o intendano svolgere un’attività idonea al conseguimento delle finalità previste dall’articolo 4).
Su loro richiesta sono soci dell’Associazione tutti coloro che erano iscritti alla Democrazia Cristiana fino all’anno 1993.
L’Associazione è costituita da:
— soci fondatori ;
— soci ordinari;
— soci onorari.
Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione.
Sono soci onorari coloro i quali abbiano assunto particolari benemerenze negli ambiti verso i quali è diretta l’attività dell’Associazione. Essi saranno nominati dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
Art. 7
L’adesione all’Associazione è regolata dalle seguenti disposizioni:
- a) tutti i soci hanno eguali diritti e doveri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’atto costitutivo e del presente statuto;
- b) tutti i soci hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali ed il loro numero è illimitato;
- c) l’ammissione avviene su domanda rivolta al Consiglio Direttivo, con l’indicazione dei dati anagrafici, con la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti eventualmente emanati dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
- d) ciascun socio al momento dell’ammissione è tenuto al versamento della quota associativa.
Ciascun socio sarà tenuto a corrispondere annualmente 1a quota associativa entro il termine del 31 dicembre;
- f) la partecipazione all’Associazione non può essere temporanea ma ciascun socio potrà sempre recedere dall’Associazione, purché la dichiarazione di recesso sia comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione dell’associato può essere deliberata dall’assemblea solo per le ragioni che saranno fissate da un regolamento da approvarsi dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’associato che abbia receduto dall’Associazione o sia stato escluso con delibera assembleare non potrà ripetere la quota versata per l’anno in corso.
TITOLO IV
ORGANI
L’Associazione, nella prima fase della sua attività, è retta da un Comitato Promotore, formato da tutti i soci fondatori e da un Comitato di Presidenza, composto di tre membri, nominati in sede di atto costitutivo.
Ai membri del Comitato di Presidenza viene attribuita in via disgiunta fra di loro la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e la firma, fino alla nomina degli Organi definitivi.
Il Comitato Promotore dà impulso e sostiene tutte le attività necessarie ed utili per promuovere la vita dell’Associazione tanto nei confronti dei cittadini che nella formazione cariche sociali e ne determina gli indirizzi.
Il Comitato di Presidenza è investito dei poteri di amministrazione.
I soci costituiscono l’Assemblea Nazionale dell’Associazione che, entro sei mesi dalla costituzione dell’Associazione, elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo composto di dieci membri, oltre i soci fondatori.
Ai sensi di Statuto verranno redatti ed approvati i necessari Regolamenti interni .
Art. 9
Sono organi dell’Associazione:
1) il Comitato Promotore ed il Comitato di Presidenza ;
2) l’Assemblea Nazionale;
3) il Consiglio Direttivo;
4) il Presidente ed i Vicepresidenti, di cui uno Vicario;
5 ) il Segretario Generale;
6) il Tesoriere.
Art. 10
Possono essere eletti e nominati agli uffici e alle cariche sociali tutti gli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative.
Art. 11
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Potranno prendere parte alle deliberazioni esclusivamente i soci maggiori di età in regola con i versamenti della quota annua.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e del bilancio preventivo ovvero quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione avverrà almeno otto giorni prima della adunanza mediante l’affissione di un avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione scritta, con ogni mezzo ai soci.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza, anche in seconda convocazione, e l ‘elenco delle materie poste all’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente, oppure dal Socio più anziano presente alla riunione.
L’Assemblea delibera:
– sulle nomine dei componenti il Consiglio Direttivo;
– sulle modificazioni dello Statuto; sull’approvazione dei regolamenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; sull’approvazione del bilancio annuale e sul bilancio preventivo; sugli indirizzi generali dell’Associazione e su tutti gli argomenti della sua vita che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo o degli altri organi associativi; su ogni altro argomento prevista dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti;
– sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché sulla devoluzione del patrimonio nel rigoroso rispetto delle norme di legge.
Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per mezzo di delega scritta da un altro socio.
Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri oltre i soci fondatori e dura in carica un triennio.
I suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di alcuno dei membri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione per cooptazione, salvo conferma da parte dell’Assemblea ordinaria nella prima riunione.
II Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri in carica: le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo elegge: il Presidente, i Vice-Presidenti; attribuendo le funzioni vicarie, il Segretario Generale, il Tesoriere, scegliendoli tra i suoi membri.
Il consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione; è responsabile dell’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; programma le attività dell’Associazione e redige i regolamenti, rendiconti e bilanci da presentare all’Assemblea; stabilisce i regolamenti per il funzionamento degli uffici e delle articolazioni territoriali; delibera sugli investimenti patrimoniali, le modalità di prestazione di servizi ai soci, l’importo delle quote annue di associazione, l’ammissione e l’espulsione degli Associati, la collaborazione con altri enti e delibera altresì sulle materie non espressamente riservate alla competenza dell’Assemblea dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
Art. 13
Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha la firma sociale; tiene i rapporti con le Istituzioni politiche della Repubblica, con le Organizzazioni internazionali, con i Partiti politici, i Sindacati, altri Enti in genere.
Egli riferisce del suo operato al Consiglio Direttivo con periodici rapporti.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente vicario.
Art. 14
Il Segretario Generale, d’intesa con il Presidente, provvede a dare impulso e ad attuare il programma ed ogni altra iniziativa prevista dallo Statuto e deliberata dall’Assemblea.
Art. 15
Il Tesoriere cura l’amministrazione contabile e finanziaria dell’Associazione, riferisce periodicamente al Presidente sull’andamento economico finanziario, cura e redige i bilanci annuali.
TIT0L0 V
PATRIMONIO – PROVENTI – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI
Art. 16
Il patrimonio sociale è costituito:
— dalle entrate, nelle quali sono ricomprese le quote di partecipazione degli associati ed i contributi e versamenti effettuati dagli stessi;
— da tutti i beni mobili ed immobili a qualunque titolo acquisiti dall’Associazione; dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
— dalle elargizioni, donazioni, lasciti posti in essere da privati cittadini e/o enti in genere nonché dalle raccolte pubbliche di fondi;
— da ogni altra entrata, provento o reddito che concorre ad incrementare il patrimonio sociale .
Art. 17
In caso di recesso o di esclusione i soci non potranno chiedere la divisione del fondo comune e la ripartizione del patrimonio, né pretendere la restituzione della quota o delle quote.
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.
Art. 18
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2000.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea, che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Copia del bilancio deve essere conservata ai sensi del D.P.R. 600/73, successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO VI
RINVIO
Art. 20
Per quanto non espressamente previsto si fa diretto riferimento agli articoli del Codice Civile e alle altre norme di legge, in particolare a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in quanto applicabili.
F.to: Carlo Alberto Ciocci – Giorgio Spitella
Notaio: Paride Marini Elisei